"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria"
Promulgato con DPR n.249 del 24/06/98 e modificato con DPR n.235 del 21/11/2007
Art. 1 (Vita della comunità scolastica)
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in
tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in
armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione
internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e
con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e
sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla
qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della
personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e
alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e
della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e
all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco
di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione,
nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 (Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una
formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi,
anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia
aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità
dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche
attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla
riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle
norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla
vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste
dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti
un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione
e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di
criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo
studente ha inoltre diritto a una valutazione
trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che
lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare
il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore,
anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione
mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse
modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro
genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento
ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari
integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le
attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono
organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto
dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale
e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e
favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni
per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita
integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle
loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio
nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a
tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina
nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e
di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano
l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria
superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative
all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e
delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono
inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro
associazioni.
Art. 3 (Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a
frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente
agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto,
dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso
rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli
studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i
principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e
di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo
da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente
l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della
vita della scuola.
Art. 4 (Disciplina)
1. I regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto
svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle
situazioni specifiche di ogni singola scuola, le
relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti
all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre
le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento
può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né
direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione
del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo
studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore
della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari,
per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere
previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi
genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per
l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di
pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente
sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza,
allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra
scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai
candidati esterni.
Art. 5 (Impugnazioni)
1.Per l'irrogazione
delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola
secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di
garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle
singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante
degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola
media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli
studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse,
anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito
all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria
superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente
regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è
assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la
scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta
provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico
provinciale, e presideuto da una persona di elevate
qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica
periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri
due genitori.
Art. 6 (Disposizioni finali)
1. I regolamenti delle scuole e la
carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati o
modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria
superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti
fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli
studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica