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Regione
Umbria Giunta Regionale |
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE |
N. 556 DEL
01/06/2011
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OGGETTO: |
Determinazione del Calendario
scolastico per l’anno 2011/2012 per la Regione Umbria. |
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PRESENZE |
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Marini Catiuscia |
Presidente della Giunta |
Presente |
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Casciari Carla |
Vice Presidente della Giunta |
Presente |
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Bracco Fabrizio |
Componente della Giunta |
Assente |
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Cecchini Fernanda |
Componente della Giunta |
Presente |
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Rometti Silvano |
Componente della Giunta |
Presente |
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Rossi Gianluca |
Componente della Giunta |
Presente |
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Tomassoni Franco |
Componente della Giunta |
Presente |
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Vinti Stefano |
Componente della Giunta |
Assente |
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Presidente:
Catiuscia Marini Segretario
Verbalizzante: Franco Roberto Maurizio Biti |
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Efficace
dal 01/06/2011. |
Il funzionario:
FIRMATO |
LA GIUNTA
REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente
l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del Vice Presidente Carla
Casciari;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica
e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della
legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo
che l’atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in
merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi
assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e
la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’art. 138, comma 1, lett d), del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione annuale del calendario scolastico;
Vista la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, con la quale viene recepito il su richiamato D.Lgs. 112/98;
Visto l’art. 74 del D. L.gs 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”, che:
- al comma 2 prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;
-
al comma 3 dispone lo svolgimento di non meno di
200 giorni di lezione;
-
al comma 7 bis prevede che la Regione possa
fissare un numero di giorni maggiore a 200 e che le scuole, nell’ambito della
loro autonomia, possono destinare ad attività formative diverse dalle lezioni
ordinarie, ai sensi dell’art. 5, comma 2, DPR 275/99;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 5, che prescrive alle Istituzioni scolastiche gli adattamenti al calendario scolastico "in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni";
Preso atto che è riservata alla competenza statale la determinazione del calendario delle festività nazionali, nonché del calendario degli Esami di Stato;
Atteso che il calendario scolastico si configura come uno degli strumenti di programmazione territoriale, in considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali stabilite hanno sulla organizzazione della vita familiare degli alunni nonché dei servizi connessi alle attività didattiche;
Riconosciuto il valore dell’autonomia scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere sia alle finalità educative e formative sia alle esigenze di flessibilità dell’offerta formativa, anche attraverso opportuni adattamenti del calendario scolastico regionale;
Ritenuto necessario determinare il calendario scolastico per l’anno 2011/2012 in modo da permettere alle istituzioni scolastiche la programmazione e l’organizzazione delle proprie attività, nell’ambito della normativa nazionale e delle indicazioni stabilite con la presente deliberazione;
Ritenuto di quantificare utilmente per l’anno scolastico 2011/2012 i giorni di lezione in modo da prevedere un adeguato margine rispetto al minimo di 200 giorni obbligatori per consentire alle Istituzioni scolastiche di definire gli adattamenti più opportuni alle esigenze del piano dell’offerta formativa e affrontare eventuali imprevedibili necessità di sospensione delle lezioni e di lasciare alcuni giorni dell'arco temporale determinato dal presente atto in attuazione del comma 2, art. 5, D.P.R. n. 275/1999, per l’arricchimento dell’offerta formativa;
Ritenuto opportuno stabilire, in modo uniforme e vincolante, la
data di inizio e il termine delle lezioni, rispettivamente nel giorno di lunedì 12 settembre 2011 e sabato 9 giugno 2012 per nelle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado;
Ritenuto altresì opportuno stabilire, in modo uniforme e vincolante, la data di inizio e il termine delle lezioni, rispettivamente nel giorno di lunedì 12 settembre 2011 e sabato 30 giugno 2012 per la scuola dell’infanzia;
Consultata la “Conferenza di Servizio Permanente per l’attuazione del D.L.vo 112/98 in materia di istruzione e formazione professionale”, istituita con D.G.R. 31 luglio 2002, n. 1085;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e
la conseguente proposta dell’Assessore, corredati dei pareri e del visto
prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni
in essi contenute;
2) di approvare il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2011-2012 come sotto indicato e sintetizzato nell’allegato prospetto che è parte integrante della presente deliberazione:
a)
lunedì 12 settembre 2011
data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado;
b)
sabato 9 giugno 2012 data di fine
delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
c)
sabato
30 giugno 2012 data di fine dell’attività didattica nelle scuole
dell’infanzia;
3) di stabilire la sospensione delle lezioni per tutti gli ordini di scuola:
a) per le festività riconosciute dalla normativa Statale vigente, quali:
· tutte le domeniche;
· 1° novembre, festa di Tutti i Santi;
· 8 dicembre, Immacolata Concezione;
· 25 dicembre, Santo Natale;
· 26 dicembre, Santo Stefano;
· 1° gennaio, Capodanno;
· 6 gennaio, Epifania;
· 9 aprile, lunedì di Pasqua;
· 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
· 1° maggio, Festa del lavoro;
· 2 giugno, festa Nazionale della Repubblica;
· festa del Santo Patrono;
b) per le festività riconosciute dalla Regione con il presente atto, quali:
· martedì 2 novembre 2011;
· da venerdì 23 dicembre 2011 a sabato 7 gennaio 2012, compresi, per le vacanze natalizie;
· da lunedì 2 aprile a martedì 10 aprile 2012, compresi, per le vacanze pasquali;
· lunedi 30 aprile, ponte del 1° maggio;
4) di stabilire che le
date di inizio e termine delle lezioni e i giorni di interruzione sopra
definiti sono uniformi e vincolanti per tutte le scuole dell’Umbria, nel
rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico
esercitate dalla Regione a norma dell’art. 138, comma 1, lett. d) del D.L.vo n.
112 del 31 marzo 1998 e perciò non sono
modificabili nè riducibili i periodi di sospensione dell'attività scolastica
stabiliti ai precedenti punti 2) e 3);
5) di stabilire che dalla data di inizio e termine delle lezioni sopra riportate e tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione obbligatoria delle attività didattiche stabilite a livello nazionale, per la scuola primaria e secondaria intercorrono 205 giorni di lezione (che si riducono a 204 se la festa del Santo Patrono cade in un giorno lavorativo) utili per lo svolgimento delle attività medesime;
6) di stabilire
che all’interno dell'arco temporale determinato con il presente calendario le Istituzioni
scolastiche, fermo restando l’obbligo di destinare allo svolgimento delle
lezioni almeno 200 giorni, hanno la facoltà di adattare il calendario scolastico
alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in
attuazione del comma 2, art 5, D.P.R. n. 275/1999. I giorni eccedenti “almeno i 200 giorni di
lezione” fanno parte integrante del percorso didattico e devono, quindi, essere
destinati all’arricchimento dell’offerta formativa, per cui non sono
utilizzabili per vacanze o sospensione della didattica;
7) di fare obbligo alle istituzioni scolastiche di comunicare attraverso le forme che riterranno più opportune, i propri calendari agli studenti, alle famiglie, alla Direzione Scolastica Generale per l'Umbria, ai Comuni di riferimento ed alle Province e, per conoscenza, alla Regione dell’Umbria – Servizio Istruzione, anche via e-mail: offertaformativa@regione.umbria.it;
8) di dare incarico al Servizio Istruzione, di comunicare tempestivamente il calendario deliberato con il presente atto, alla Direzione Scolastica Generale per l’Umbria per consentire alla medesima l'esercizio delle proprie competenze e la trasmissione dell'atto alle Istituzioni scolastiche umbre;
9) di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
10) di diffondere, ad approvazione avvenuta e con l’indicazione degli estremi del Bollettino Ufficiale nel quale verrà pubblicata la presente deliberazione, il "Calendario scolastico dell’Umbria per l’anno 2011-2012", sul sito ufficiale della Regione dell’Umbria e sul sito www.istruzione.regione.umbria.it.
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IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE |
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IL PRESIDENTE |
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f.to Franco Roberto Maurizio Biti |
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f.to Catiuscia Marini |
DOCUMENTO
ISTRUTTORIO
Oggetto:
Determinazione del Calendario scolastico per l’anno 2011/2012 per la Regione Umbria.
L'esercizio della
funzione di determinare il calendario scolastico da parte delle Regioni,
discende dall'articolo 138 del Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recepito con la Legge regionale 2 marzo 1999,
n.3. Nelle more dell’emanazione della normativa, sia statale che regionale
conseguente all’attuazione delle leggi di modifica del titolo V della
Costituzione e dell'organizzazione scolastica richiamata in delibera, il
riferimento normativo per l’emanazione del Calendario scolastico rimane
l’articolo 74 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297, recante il Testo Unico delle
leggi sull’istruzione, così come modificato dalla legislazione successiva.
Sulla
base del disposto del comma 3 e del comma 7 bis, così come integrato nel D.P.R.
8 marzo 1999, n. 275, dell’art. 74 del
più sopra richiamato D.L.vo 297/94, si evince che la specifica competenza delle
Regioni nel determinare l'articolazione
del calendario in quanto esplicitamente attribuita dalla legge, è quella di stabilire il numero dei giorni
destinati all’effettivo svolgimento delle lezioni (non inferiore a 200) ed un
congruo numero di giorni finalizzato all’arricchimento dell’offerta formativa,
compresi i recuperi per gli alunni in difficoltà, così come va previsto nei
Piani dell’Offerta Formativa (P.O.F.) delle singole istituzioni scolastiche,
nonché un giorno o due di festività a scelta della scuola e dei ponti festivi previsti in calendario.
L’art. 5 del D.P.R. 275/99 riconosce
alle Istituzioni scolastiche la possibilità di adattamenti del
Calendario, nell’ambito degli
indirizzi programmatori della
Regione e fatto salvo il numero complessivo dei giorni di lezione e di
attività per arricchimento dell'offerta formativa, stabiliti dalla Regione
medesima. Stante l’obbligatorietà della norma inerente alla competenza regionale,
la riduzione del numero stabilito dei giorni di lezione può essere determinata
soltanto dal sopraggiungere di cause esterne di forza maggiore riconosciute da
disposizioni delle autorità comunali anche se nulla vieta di procedere a
eventuali recuperi laddove se ne ravvisi necessità ed opportunità; mentre
quando la sospensione dei giorni obbligatori è stabilita dalla scuola, questi
devono essere recuperati.
Rimane competenza delle istituzioni
scolastiche la scansione temporale della valutazione degli alunni e la
suddivisione dei periodi di lezione, nonché la fissazione della data degli
esami, ad esclusione di quelli di Stato, di competenza statale.
La "Conferenza di Servizio
Permanente per l’attuazione del D.L.vo 112/98 in materia di istruzione e formazione
professionale” istituita con D.G.R. del 31 luglio 2002 n.1085 è stata riunita
il giorno 30/05/2011 scorso per valutare la proposta di calendario predisposta
dal Servizio regionale.
La Conferenza ha espresso un parere di
condivisione dell’impostazione generale della proposta di calendario
scolastico.
Pertanto,
al fine di consentire alla Regione la determinazione di un calendario
dell'attività scolastica attento alle competenze proprie quali quelle inerenti
all'organizzazione scolastica ed al governo del territorio, nonché a quelle
delle istituzioni scolastiche, con attenzione anche alle proposte scaturite
dalla Conferenza di Servizio, si ritiene di proporre la seguente articolazione:
1)
la data d’inizio dell’ anno scolastico: lunedì 12 settembre 2011 per le scuole
di ogni ordine e grado;
2)
la data conclusiva dell’anno scolastico: sabato 9 giugno 2012 per le scuole primarie
e secondarie di primo e secondo grado e sabato 30 giugno 2012 per la sola scuola dell’infanzia;
3)
sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni
ordine e grado, per il martedì 2 novembre, per le vacanze natalizie, per le
vacanze pasquali e per il 30 aprile, ponte del 1° maggio;
4)
festività nazionali e religiose come dalle disposizioni
statali vigenti.
5)
il numero dei giorni di lezione ed attività scolastica di cui ai commi 3 e 7
bis del D.Lvo 297/94, sono complessivamente 205 (204 se la Festa del Santo Patrono cade in giorno di lezione);
6)
in attuazione del comma 2,art. 5, del D.P.R. n.
275/1999, le Istituzioni scolastiche, fermo restando l’obbligo di destinare
allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni, hanno la facoltà di adattare
il calendario alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell’Offerta
Formativa. I giorni eccedenti “ almeno i 200 giorni di lezione” fanno parte integrante
del percorso didattico e devono, quindi, essere destinati all’arricchimento
dell’offerta formativa;
La
formulazione del precedente punto 5, che individua un numero complessivo
di giorni obbligatori per l'attuazione dei commi 3 e 7 bis come più sopra
esplicitata, dell'art. 74 del D.Lvo
297/94 lasciandone la conseguente organizzazione alle istituzioni scolastiche,
si ritiene consenta il rispetto delle specifiche competenze regionali. I giorni
residui, oltre a quelli indicati come obbligo, sono rimessi alla
discrezionalità delle Istituzioni scolastiche così come indicato al precedente
punto 6). L'utilizzo di tali giorni è da richiamare, ad ogni modo, nella
deliberazione di approvazione dei calendari d'Istituto.
Al fine di un utile monitoraggio delle realtà territoriali, si ritiene
opportuno che le scuole inviino per conoscenza alla Regione i propri
calendari, che di norma sono trasmessi
alle famiglie, alla Direzione Scolastica Generale per l'Umbria, per l’esercizio
delle competenze ad essa assegnate, ai Comuni di riferimento ed alle Province.
Si ritiene, inoltre, che oltre alla pubblicazione integrale dell’atto deliberativo sul B.U.R., si possa autorizzare la diffusione del solo calendario sul sito ufficiale della Regione e sul sito: www.istruzione.regione.umbria.it, ad approvazione avvenuta e con l’indicazione degli estremi del Bollettino Ufficiale sul quale è pubblicata la deliberazione.
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Perugia, lì 12/05/2011 |
L'istruttore Vilma Felici |
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FIRMATO |
PARERE DI
REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno
della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
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Perugia, lì
31/05/2011 |
Il responsabile del procedimento Paola Chiodini FIRMATO |
PARERE DI
LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno
della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
si esprime parere favorevole in merito alla
legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
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Perugia lì 31/05/2011 |
Il dirigente di Servizio Mario Margasini |
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FIRMATO |
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Regione Umbria Giunta
Regionale |
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DIREZIONE
REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETA' DELLA CONOSCENZA |
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OGGETTO: |
Determinazione del Calendario scolastico per l’anno 2011/2012 per
la Regione Umbria. |
PARERE DEL
DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di
G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del
vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto
proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
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Perugia, lì 31/05/2011 |
IL DIRETTORE |
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- Emilio Duca |
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FIRMATO |
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Giunta
Regionale |
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Assessorato regionale “Politiche e programmi sociali (Welfare). Politiche familiari, politiche per l'infanzia, politiche giovanili. Politiche dell'immigrazione. Cooperazione sociale. Volontariato sociale. Istruzione e sistema formativo integrato. Diritto allo studio. Edilizia scolastica.” |
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OGGETTO: |
Determinazione del
Calendario scolastico per l’anno 2011/2012 per |
PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
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Vice Presidente
Carla |
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FIRMATO |
Si dichiara il presente atto urgente
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Vice Presidente Carla Casciari |
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FIRMATO |